Nuova normativa su certificazione energetica degli edifici
Con la pubblicazione dei 3 decreti attuativi del 26 giugno 2015 (Supplemento Ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015) sono cambiate le norme che regolano la certificazione energetica degli edifici.
Dal 1 ottobre 2015 entra in vigore il nuovo Decreto (decreto attuativo previsto all’art 5 del D.Lgs. 63/2016, cd. “decreto fare”)del MSE che sostituisce il DM del 26 giugno 2009 sull’APE.
Le Linee Guida Nazionali prevedono l’introduzione di un modello unico nazionale e quindi definiscono:
i criteri generali, i nuovi metodi di calcolo adeguati secondo la metodologia europea, le procedure amministrative, la classificazione degli edifici secondo la destinazione d’uso e i requisiti minimi per i nuovi edifici soggetti a riqualificazione energetica o ristrutturazione.
Il Decreto Attuativo riguarda sia edifici pubblici che privati esistenti, di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione.
Introduce la nuova nozione di “edificio a energia quasi zero” i cui requisiti – da aggiornare ogni 5 anni – prevedono che dal 1 gennaio 2021 tutti gli edifici nuovi o sottoposti ad importanti ristrutturazioni dovranno essere a energia quasi zero.
Si riassumo schematicamente le novità:
· Metodologia di calcolo omogenea su tutto il territorio a cui ogni regione dovrà adeguarsi entro 2 anni dall’entrata in vigore del decreto;
· Nuovi metodi di calcolo: l’IPE dell’edificio e la conseguente classe energetica dipenderanno da tutti i servizi presenti nell’edificio (climatizzazione invernale ed estiva, ventilazione, illuminazione)
· Aumento da 7 a 10 delle classi energetiche: A4 classe più alta, G classe più bassa
· L’APE deve essere redatto da un certificatore abilitato ai sensi del Regolamento 75/2013 con l’aggiunta dell’obbligo di “effettuare almeno un sopralluogo nell’edificio o nell’unità immobiliare”
· Entro 90 gg dall’entrata in vigore del Decreto sarà istituito dall’Enea in Sistema Informativo Nazionale (cd. SIAPE) che raccoglierà tutti i dati relativi agli Attestati di Prestazione Energetica, che le Regioni e le Province Autonome avranno l’obbligo di utilizzare.
Rimane invece 10 anni il termine di validità dell’APE.
In merito alle sanzioni, il Decreto richiama esplicitamente l’articolo 15 del D.Lgs. 192/2005:
a carico del certificatore (multa da 700 a 4.200 euro per un APE non corretto);
del direttore dei lavori (multa da 1.000 a 6.000 per la mancata presentazione dell’APE al Comune);
del costruttore/proprietario (multa da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto).
( Fonte Fimaa nazionale )
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